Da giovedì 15 aprile consumatori e imprese potranno cominciare ad acquistare i prodotti con gli incentivi, di cui si potrà beneficiare sino alla fine dell’anno, salvo che i fondi non vengano esauriti prima
Pubblichiamo in allegato una bozza del testo del decreto interministeriale di attuazione delle disposizioni previste dall’art. 4, comma 1 del decreto legge n. 40/2010 (cd decreto incentivi) recante l’istituzione del cd fondo incentivi, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 300 milioni di euro.
Il provvedimento, attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, e di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (presumibilmente il 6 aprile p.v.), detta, in particolare, le modalità di erogazione, mediante contributi, delle risorse del citato fondo incentivi, definendo il limite percentuale ed il limite di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi, nonché i meccanismi operativi.
Si riassumono, di seguito, i profili sostanziali e procedurali rilevanti per il Sistema.
Gli interventi e le risorse stanziate (art. 1)
I contributi sono finalizzati, nella misura massima di spesa indicata e nel rispetto della regola comunitaria del “de minimis” (di cui al regolamento comunitario n.1998/2006), ai seguenti interventi:
- Sostituzione dei mobili per cucina in uso con cucine componibili ed elettrodomestici da incasso ad alta efficienza: 60 milioni di euro;
- Sostituzione di lavastoviglie, forni elettrici, piani di cottura, cucine di libera installazione, cappe, scaldacqua elettrici: 50 milioni di euro;
- Acquisto di motocicli: 12 milioni di euro;
- Sostituzione di motori fuoribordo e acquisto di stampi per la laminazione sottovuoto degli scafi da diporto dotati di flangia perimetrale: 20 milioni di euro;
- Acquisto di rimorchi: 8 milioni di euro;
- Acquisto di macchine agricole e movimento di terra: 20 milioni di euro;
- Acquisto di gru a torre per l’edilizia: 40 milioni di euro;
- Acquisto ed installazione di variatori di velocità (inverter), acquisto di motori ad alta efficienza (IE2), acquisto di UPS (gruppi statici di continuità) ad alta efficienza ed acquisto di batterie di condensatori che contribuiscano alla riduzione delle perdite di energia elettrica sulle reti di media e bassa tensione: 10 milioni di euro;
- Nuova attivazione di banda larga: 20 milioni di euro;
- Acquisto di immobili ad alta efficienza energetica: 60 milioni di euro.
Il dettaglio delle misure
1. Cucine componibili (art. 2, comma 1, lett. a)
Nel limite massimo complessivo di spesa di 60 milioni di euro, per la sostituzione di mobili per cucina in uso con cucine componibili ed elettrodomestici da incasso ad alta efficienza, verranno
riconosciuti contributi per il 10% del costo. Ogni singolo contributo non potrà essere superiore a € 1.000.
Nel limite massimo complessivo di spesa di 60 milioni di euro, per la sostituzione di mobili per cucina in uso con cucine componibili ed elettrodomestici da incasso ad alta efficienza, verranno riconosciuti contributi per il 10% del costo. Ogni singolo contributo non potrà essere superiore a € 1.000.
I requisiti da rispettare sono i seguenti:
(a.1) presenza per i mobili da cucina della “scheda prodotto” di cui alla seguente normativa:
Legge n. 126 del 10 aprile 1991;
DM 101 dell’8 febbraio 1997;
Circolare del 3 agosto 2004 n. 1 del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) recante “indicazioni per la compilazione e la distribuzione della scheda identificativa dei prodotti in legno e del settore legno-arredo”.
(a.2) rispetto per i mobili da cucina delle norme in materia di emissioni di aldeide formica da pannelli a base di legno di cui al decreto del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008.
(a.3) presenza di almeno 2 dei seguenti elettrodomestici all’interno della cucina componibile:
- frigorifero/congelatore in classe A+ e A++;
- forno in classe A;
- piano di cottura a gas (se inserito) con dispositivo di sorveglianza fiamma;
- lavastoviglie (se inserita) non inferiore alla classe A/A/A (A di efficienza energetica, A di efficienza di lavaggio, A di efficienza di asciugatura).
(a.4) predisposizione della nuova cucina componibile per la raccolta differenziata con dotazione di appositi contenitori.
Il decreto prevede, inoltre :
(a.5) il rispetto dei requisiti di cui ai punti da a1) ad a4) che viene attestato dal produttore dei beni incentivati tramite autocertificazione o dichiarazione;
(a.6) la dichiarazione del venditore, tramite autocertificazione, che l’acquisto è avvenuto in sostituzione di una cucina in uso;
(a.7) per gli elettrodomestici che non rispettano i requisiti di efficienza energetica di cui al punto a3) il rispettivo prezzo di acquisto non concorre a formare il prezzo finale sul quale viene calcolato il contributo.
2. Elettrodomestici (art. 2, comma 1, da lett. b a lett. g)
Nel limite massimo complessivo di spesa di 50 milioni di euro, per la sostituzione di lavastoviglie, forni elettrici, piani cottura, cucine di libera installazione, cappe, scaldacqua elettrici verranno riconosciuti contributi per il 20% del costo, nel rispetto dei seguenti requisiti:
b) sostituzione di lavastoviglie con analoghi apparecchi di classe energetica, capacità di lavaggio, di efficienza di asciugatura non inferiore alla classe A (A/A/A). Limite massimo per singolo contributo pari a 130 €;
c) sostituzione di forni elettrici con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore alla classe A. Limite massimo per singolo contributo pari a 80 €;
d) sostituzione di piani cottura con analoghi apparecchi dotati ci dispositivo di sorveglianza fiamma. Limite massimo per singolo contributo pari a 80 €;
e) sostituzione di cucine di libera installazione con analoghe cucine di libera installazione dotate di forno elettrico di classe A e piano cottura dotato di valvola di sicurezza gas. Limite massimo per singolo contributo pari a 100 €;
f) sostituzione di cappe con analoghe cappe climatizzate. Limite massimo per singolo contributo pari a 500 €;
g) sostituzione di scaldacqua elettrici con installazione di pompe di calore ad alta efficienza con COP ≥ 2,5 secondo la norma EN 255-3 dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria. Limite massimo per singolo contributo pari a 400 €.
Nel limite massimo complessivo di spesa di 50 milioni di euro, per la sostituzione di lavastoviglie, forni elettrici, piani cottura, cucine di libera installazione, cappe, scaldacqua elettrici verranno riconosciuti contributi per il 20% del costo, nel rispetto dei seguenti requisiti:b) sostituzione di lavastoviglie con analoghi apparecchi di classe energetica, capacità di lavaggio, di efficienza di asciugatura non inferiore alla classe A (A/A/A). Limite massimo per singolo contributo pari a 130 €;c) sostituzione di forni elettrici con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore alla classe A. Limite massimo per singolo contributo pari a 80 €;d) sostituzione di piani cottura con analoghi apparecchi dotati ci dispositivo di sorveglianza fiamma. Limite massimo per singolo contributo pari a 80 €;e) sostituzione di cucine di libera installazione con analoghe cucine di libera installazione dotate di forno elettrico di classe A e piano cottura dotato di valvola di sicurezza gas. Limite massimo per singolo contributo pari a 100 €;f) sostituzione di cappe con analoghe cappe climatizzate. Limite massimo per singolo contributo pari a 500 €;g) sostituzione di scaldacqua elettrici con installazione di pompe di calore ad alta efficienza con COP ≥ 2,5 secondo la norma EN 255-3 dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria. Limite massimo per singolo contributo pari a 400 €.
Arco temporale di riferimento (art.2, comma 2)
I contributi sopra indicati saranno corrisposti per operazioni di vendita stipulate dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento in esame (presumibilmente il 6 aprile p.v.) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.
Modalità di erogazione dei contributi ed adempimenti del rivenditore (art. 4)
Per quanto attiene agli aspetti operativi, il quadro che si può tracciare è il seguente, allo stato delle informazioni fin qui emerse ed in attesa di più puntuali indicazioni operative da parte del Ministero dello sviluppo economico.
Il Ministero dello sviluppo economico si avvarrà, mediante la stipula di convenzioni, della società Poste italiane, come soggetto esterno per la gestione delle risorse destinate. In una prima fase Poste italiane metterà a disposizione un call center, successivamente un portale informatico.
Il rivenditore dovrà, in sintesi, seguire la seguente procedura:
1. in primo luogo dovrà registrarsi usando il call center e successivamente il portale, cui fornirà alcuni dati (es partita IVA, codice fiscale, codice REA): gli sarà assegnata una password da utilizzare per l’accesso al sistema (fase registrazione);
2. al momento della vendita, dovrà effettuare la prenotazione del contributo, contattando il call center (e successivamente utilizzando il portale) per verificare la disponibilità delle risorse e per fornire i dati dell’acquirente: gli sarà attribuito, in caso di riscontro positivo, un codice alfa numerico di prenotazione;
3. a questo punto praticherà una riduzione del prezzo (sconto-incentivo), nella misura individuata, per ciascuna categoria di beni, dalle percentuali di costo indicate (dal 10% al 50%) e dal limite massimo dei contributi;
4. inviare a Poste, in forma cartacea, la documentazione per la richiesta del rimborso, che avverrà al netto dei costi di gestione.
Per quanto attiene agli obblighi del rivenditore, si precisa che per le operazioni di vendita in sostituzione di corrispondenti beni - di cui all’art.2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), K), l) ed m) – resta a carico del venditore la documentazione sulla relativa dismissione secondo le disposizioni vigenti (art 2, comma 3 del decreto in commento).
Il Ministero dello sviluppo economico pubblicherà su un apposito sito internet una pagina informativa, contenente l’aggiornamento periodico sulle disponibilità residue e con l’avviso di esaurimento del fondo.
La revoca del contributo (art.5)
I contributi sono soggetti a revoca da parte del Ministero dello sviluppo economico, per fatti non sanabili comunque imputabili ai soggetti delle operazioni di vendita, nei seguenti casi:
- assenza di uno o più requisiti per la erogazione;
- documentazione incompleta o irregolare;
- cumulo con altri benefici previsti sul medesimo bene a favore dello stesso soggetto.
La revoca dei contributi segue la disciplina dettata dall’articolo 9 del d.lgs. 31 marzo 1998 n.123 che, si ricorda, stabilisce l’applicazione anche di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l’importo dell’intervento indebitamente fruito.